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SETTORI PRODOTTI

- FOTOVOLTAICO
- SOLARE TERMICO
- EOLICO
- RISCALDAMENTO ELETTRICO AD INFRAROSSI
- COGENERAZIONE TRIGENERAZIONE
- CELLE COMBUSTIBILI
- GEOTERMICO
- CLIMATIZZAZIONE
- RECUPERO ACQUE METEORICHE
- SANIFICAZIONE AMBIENTI
- DISSOCIATORE MOLECOLARE
- ILLUMINAZIONE A LED





INFORMAZIONI SULLA COGENERAZIONE

La cogenerazione è la produzione congiunta e contemporanea di energia elettrica (o meccanica) e calore utile a partire da una singola fonte energetica, attuata in un unico sistema integrato. La cogenerazione, utilizzando il medesimo combustibile per due utilizzi differenti, mira ad un più efficiente utilizzo dell’energia primaria, con relativi risparmi economici soprattutto laddove esista una forte contemporaneità tra prelievi elettrici e prelievi termici. Generalmente i sistemi cogenerativi sono formati da un motore primario, un generatore, un sistema di recupero termico ed interconnessioni elettriche. Il motore primario è un qualunque motore utilizzato per convertire il combustibile in energia meccanica, il generatore la converte in energia elettrica, mentre il sistema di recupero termico raccoglie e converte l’energia contenuta negli scarichi del motore primario, in energia termica utilizzabile.  La produzione combinata può incrementare l’efficienza di utilizzo del combustibile fossile fino ad oltre l’80%; a ciò corrispondono minori costi e minori emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore.
Rispetto alle centrali elettriche, la cogenerazione ha natura distribuita e si realizza mediante piccoli impianti che sono in grado di generare calore ed elettricità per grandi strutture (es. ospedali, alberghi ecc.) o piccoli centri urbani. La combustione nelle piccole centrali a cogenerazione raggiunge risparmi fino al 40% nell’utilizzo delle fonti primarie di energia.  La seguente figura illustra schematicamente il confronto tra la produzione convenzionale e quella combinata; nel caso della produzione combinata il rendimento totale risulta più elevato, anche assumendo, cautelativamente, che il rendimento elettrico sia più basso.

Produzione Separata


Produzione in cogenerazione
     

Come si nota per ottenere le stesse quantità di Energia Elettrica e Termica bisogna introdurre nell’impianto 148 unità nella produzione separata contro le 100 nella produzione in cogenerazione.
Un sistema cogenerativo con processi di produzione termici ed elettrici richiede il 35% in meno di carburante rispetto alla configurazione separata di produzione di energia elettrica e termica.

Cos’è l’efficienza di un impianto di cogenerazione. L’efficienza rappresenta il principale beneficio dei sistemi cogenerativi rispetto agli altri sistemi. L’EPA (Environmental Protection Agency) definisce efficienza semplice di un singolo impianto il rapporto tra l’output elettrico netto e la quantità di combustibile consumato. Altro parametro per misurare l’efficienza semplice di un impianto è la quantità di calore, definito come il rapporto tra i Btu (unità di misura anglosassone British thermal unit) di combustibile consumato e i kWh prodotti. Dato che i sistemi di cogenerazione producono sia energia elettrica sia calore, la loro efficienza totale è data dalla somma dell’output elettrico e termico diviso il combustibile impiegato. Sia l’efficienza semplice che quella totale vengono solitamente espresse in termini percentuali

Tipologie di impianti cogenerativi. Il più comune esempio di impianto cogenerativo è quello realizzato con motore alternativo e  recuperatori. I fumi del motore alternativo vengono convogliati attraverso un condotto fumi nel recuperatore. Il recupero è semplice, infatti, I fumi in caldaia permettono di produrre acqua calda da impiegare per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda. In definitiva si ha produzione di energia elettrica attraverso l’alternatore accoppiato al motore e produzione di energia termica sotto forma di vapore, sfruttato poi dalle utenze connesse

Vantaggi della cogenerazione. Il primo vantaggio della cogenerazione è evidentemente economico: un impianto cogenerativo correttamente dimensionato consente elevati risparmi energetici dell’ordine del 25-40%, ed un pay-back dell’investimento intorno ai 36-50 mesi. La cogenerazione consente di ottenere rendimenti di I Principio η=(Ee+Et)/Ec pari al 70-85%, valore notevole. Oltre al beneficio derivante dal miglior uso del combustibile rispetto alla generazione termoelettrica tradizionale, la presenza di un impianto di cogenerazione ben dimensionato consente di aumentare la sicurezza della fornitura elettrica e di migliorare la qualità, proteggendo da interruzioni e cali di tensione.

Quadro Normativo 
Il Decreto Legislativo n° 79/99 ha dato mandato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità) di definire a quali condizioni la produzione combinata di energia elettrica e calore può chiamarsi cogenerazione e godere dei relativi benefici di legge.
L'Autorità ha pertanto emanato, il 19 marzo 2002, la deliberazione n. 42/02, che stabilisce che un impianto produce con caratteristiche di cogenerazione quando alcune grandezze caratteristiche del proprio funzionamento, quali il suo Indice di Risparmio di Energia (IRE) ed il suo Limite Termico (LT), sono rispettivamente maggiori di due valori limite fissati nella deliberazione stessa, rivista ed integrata da altre successive deliberazioni.

Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 ha introdotto il nuovo concetto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) definendo nuovi criteri per la definizione della stessa.

Dal disposto del citato Decreto Legislativo n. 20 risulta inoltre che, fino al 31 dicembre 2010, le condizioni per il riconoscimento della CAR coincidono con quelle definite per la Cogenerazione dalla deliberazione dell'Autorità n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni.

I principali benefici che la legislazione attuale riconosce alla cogenerazione ad alto rendimento sono:

  • L’esonero dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (art. 11, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79);
  • La precedenza, nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali (art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79);
  • La possibilità per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di accedere, solo transitoriamente ed a determinate condizionii, ai certificati verdi, così come previsto dal comma 71 della legge n. 239/04, per i soli impianti che rispettano le condizioni previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
  • La possibilità di ottenere, nel caso in cui l’impianto sia realizzato da società di servizi energetici, i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) istituiti dai Decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
  • Le agevolazioni fiscali sull’accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione (Decreto Legislativo n. 504/95 aggiornato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26);
  • La possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale fino a 200 kW (deliberazione dell’ Autorità del 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08);
  • La possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche per la connessione semplificate, come definite dall’Autorità con la deliberazione n. ARG/elt 99/08.

Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della Direttiva Europea 2004/8/CE ha peraltro posto le condizioni per il rilascio della Garanzia d’Origine all’energia elettrica prodotta dagli impianti funzionanti in Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Per richiedere il Riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ai sensi della deliberazione n.42/02 (corrispondente alla CAR fino al 31/12/2010) degli impianti, il GSE ha predisposto un’apposita procedura ad uso dei Produttori nella sezione Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione

Il GSE ha inoltre predisposto anche la procedura per il rilascio della GOc prevista dall’art.4 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che è stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 6 novembre 2007. Infine, il GSE ha predisposto le procedure tecniche per la qualifica degli impianti di cui al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2005: “Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239”, in materia di regolamentazione della produzione di energia da impianti alimentati a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ed in materia di promozione ed incentivazione mediante certificati verdi. Tali procedure recepiscono sia quanto disposto dal Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (articolo 14) per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento sia quanto disposto dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1 commi da 1117 a 1120) per gli impianti che utilizzano l’idrogeno e celle a combustibile.

Tali procedure, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono scaricabili sempre dalla sezione Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione.

Di seguito sono riportate le principali norme nazionali ed europee in materia di cogenerazione.

Leggi e Decreti nazionali, Direttive europee. 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/12/2007: “Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi”
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla  “Gazzetta Ufficiale” n. 16 del 19 gennaio

 

 

Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Delibera ARG/elt 99/08 "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)."

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