

SETTORI PRODOTTI
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- SOLARE TERMICO
- EOLICO
- RISCALDAMENTO ELETTRICO AD INFRAROSSI
- COGENERAZIONE TRIGENERAZIONE
- CELLE COMBUSTIBILI
- GEOTERMICO
- CLIMATIZZAZIONE
- RECUPERO ACQUE METEORICHE
- SANIFICAZIONE AMBIENTI
- DISSOCIATORE MOLECOLARE
- ILLUMINAZIONE A LED
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INFORMAZIONI SULLA COGENERAZIONE
La cogenerazione è la produzione congiunta e contemporanea
di energia elettrica (o meccanica) e calore utile a partire
da una singola fonte energetica, attuata in un unico sistema
integrato. La cogenerazione, utilizzando il medesimo
combustibile per due utilizzi differenti, mira ad un più
efficiente utilizzo dell’energia primaria, con relativi
risparmi economici soprattutto laddove esista una forte
contemporaneità tra prelievi elettrici e prelievi termici.
Generalmente i sistemi cogenerativi sono formati da un
motore primario, un generatore, un sistema di recupero
termico ed interconnessioni elettriche. Il motore primario è
un qualunque motore utilizzato per convertire il
combustibile in energia meccanica, il generatore la converte
in energia elettrica, mentre il sistema di recupero termico
raccoglie e converte l’energia contenuta negli scarichi del
motore primario, in energia termica utilizzabile. La
produzione combinata può incrementare l’efficienza di
utilizzo del combustibile fossile fino ad oltre l’80%; a ciò
corrispondono minori costi e minori emissioni di inquinanti
e di gas ad effetto serra, rispetto alla produzione separata
di elettricità e di calore.
Rispetto alle centrali elettriche, la cogenerazione ha
natura distribuita e si realizza mediante piccoli impianti
che sono in grado di generare calore ed elettricità per
grandi strutture (es. ospedali, alberghi ecc.) o piccoli
centri urbani. La combustione nelle piccole centrali a
cogenerazione raggiunge risparmi fino al 40% nell’utilizzo
delle fonti primarie di energia. La seguente figura
illustra schematicamente il confronto tra la produzione
convenzionale e quella combinata; nel caso della produzione
combinata il rendimento totale risulta più elevato, anche
assumendo, cautelativamente, che il rendimento elettrico sia
più basso.
Produzione
Separata

Produzione in cogenerazione
Come si nota per ottenere le stesse quantità di Energia
Elettrica e Termica bisogna introdurre nell’impianto 148
unità nella produzione separata contro le 100 nella
produzione in cogenerazione.
Un sistema cogenerativo con processi di produzione termici
ed elettrici richiede il 35% in meno di carburante rispetto
alla configurazione separata di produzione di energia
elettrica e termica.
Cos’è l’efficienza di un impianto di cogenerazione. L’efficienza rappresenta il principale beneficio dei sistemi cogenerativi rispetto agli altri sistemi. L’EPA (Environmental Protection Agency) definisce efficienza semplice di un singolo impianto il rapporto tra l’output elettrico netto e la quantità di combustibile consumato. Altro parametro per misurare l’efficienza semplice di un impianto è la quantità di calore, definito come il rapporto tra i Btu (unità di misura anglosassone British thermal unit) di combustibile consumato e i kWh prodotti. Dato che i sistemi di cogenerazione producono sia energia elettrica sia calore, la loro efficienza totale è data dalla somma dell’output elettrico e termico diviso il combustibile impiegato. Sia l’efficienza semplice che quella totale vengono solitamente espresse in termini percentuali
Tipologie di impianti cogenerativi. Il più comune esempio di impianto cogenerativo è quello realizzato con motore alternativo e recuperatori. I fumi del motore alternativo vengono convogliati attraverso un condotto fumi nel recuperatore. Il recupero è semplice, infatti, I fumi in caldaia permettono di produrre acqua calda da impiegare per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda. In definitiva si ha produzione di energia elettrica attraverso l’alternatore accoppiato al motore e produzione di energia termica sotto forma di vapore, sfruttato poi dalle utenze connesse
Vantaggi della cogenerazione. Il primo vantaggio della cogenerazione è evidentemente economico: un impianto cogenerativo correttamente dimensionato consente elevati risparmi energetici dell’ordine del 25-40%, ed un pay-back dell’investimento intorno ai 36-50 mesi. La cogenerazione consente di ottenere rendimenti di I Principio η=(Ee+Et)/Ec pari al 70-85%, valore notevole. Oltre al beneficio derivante dal miglior uso del combustibile rispetto alla generazione termoelettrica tradizionale, la presenza di un impianto di cogenerazione ben dimensionato consente di aumentare la sicurezza della fornitura elettrica e di migliorare la qualità, proteggendo da interruzioni e cali di tensione.
Quadro Normativo
Il
Decreto Legislativo n° 79/99 ha dato mandato
all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito
Autorità) di definire a quali condizioni la produzione
combinata di energia elettrica e calore può chiamarsi
cogenerazione e godere dei relativi benefici di legge.
L'Autorità ha pertanto emanato, il 19 marzo 2002, la
deliberazione n. 42/02, che stabilisce che un impianto
produce con caratteristiche di cogenerazione quando alcune
grandezze caratteristiche del proprio funzionamento, quali
il suo Indice di Risparmio di Energia (IRE) ed il suo Limite
Termico (LT), sono rispettivamente maggiori di due valori
limite fissati nella deliberazione stessa, rivista ed
integrata da altre successive deliberazioni.
Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 ha introdotto il nuovo concetto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) definendo nuovi criteri per la definizione della stessa.
Dal disposto del citato Decreto Legislativo n. 20 risulta inoltre che, fino al 31 dicembre 2010, le condizioni per il riconoscimento della CAR coincidono con quelle definite per la Cogenerazione dalla deliberazione dell'Autorità n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni.
I principali benefici che la legislazione attuale riconosce alla cogenerazione ad alto rendimento sono:
- L’esonero dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (art. 11, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79);
- La precedenza, nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali (art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79);
- La possibilità per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di accedere, solo transitoriamente ed a determinate condizionii, ai certificati verdi, così come previsto dal comma 71 della legge n. 239/04, per i soli impianti che rispettano le condizioni previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- La possibilità di ottenere, nel caso in cui l’impianto sia realizzato da società di servizi energetici, i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) istituiti dai Decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Le agevolazioni fiscali sull’accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione (Decreto Legislativo n. 504/95 aggiornato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26);
- La possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale fino a 200 kW (deliberazione dell’ Autorità del 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08);
- La possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche per la connessione semplificate, come definite dall’Autorità con la deliberazione n. ARG/elt 99/08.
Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della
Direttiva Europea 2004/8/CE ha peraltro posto le condizioni
per
il rilascio della Garanzia d’Origine all’energia
elettrica prodotta dagli impianti funzionanti in
Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Per richiedere il
Riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ai sensi
della deliberazione n.42/02 (corrispondente alla CAR fino al
31/12/2010) degli impianti, il GSE ha predisposto
un’apposita procedura ad uso dei Produttori nella sezione
Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione
Il GSE ha inoltre predisposto anche la procedura per il
rilascio della GOc prevista dall’art.4 del Decreto
Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che è stata approvata dal
Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 6
novembre 2007. Infine, il GSE ha predisposto le procedure
tecniche per la qualifica degli impianti di cui al Decreto
Ministeriale del 24 ottobre 2005: “Direttive per la
regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle
produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della
legge 23 agosto 2004, n. 239”, in materia di
regolamentazione della produzione di energia da impianti
alimentati a idrogeno, celle a combustibile e di
cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ed in materia di
promozione ed incentivazione mediante certificati verdi.
Tali procedure recepiscono sia quanto disposto dal Decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (articolo 14) per gli
impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento sia
quanto disposto dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n.
296 (articolo 1 commi da 1117 a 1120) per gli impianti che
utilizzano l’idrogeno e celle a combustibile.
Tali procedure, approvate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, sono scaricabili sempre dalla sezione
Riconoscimenti per gli Impianti di Cogenerazione.
Di seguito sono riportate le principali norme nazionali ed europee in materia di cogenerazione.
Leggi e Decreti nazionali, Direttive europee.
-
Legge 23 agosto 2004, n. 239:"Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di energia"
pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 215 del 13 settembre 2004 - serie generale
-
Decreto del Ministero delle Attività Produttive e
dell'Ambiente e Tutela del Territorio 24/10/2005:
"Direttive per la regolamentazione della emissione dei
certificati verdi alle produzioni di energia di cui
all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.
239"
pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 14 novembre 2005 - serie generale
-
Decreto del 6 novembre 2007: "Approvazione delle
procedure tecniche per il rilascio della garanzia
d’origine dell’elettricità prodotta da cogenerazione ad
alto rendimento”
pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 275 del 26 novembre 2007
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 21/12/2007: “Approvazione delle procedure per
la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di
impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione
abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei
certificati verdi”
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla “Gazzetta
Ufficiale” n. 16 del 19 gennaio
Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
-
Delibera n. 42/02 "Condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e
calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"
pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e sulla " Gazzetta Ufficiale" n. 79 del 4 aprile 2002 - serie generale -
Delibera n. 60/04:"Avvalimento della Cassa conguaglio
per il settore elettrico per intensificare ed estendere
le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e
sugli impianti di cogenerazione"
pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 108 del 10 maggio 2004 -
Delibera n. 201/04:"
Modifica ed integrazione delle deliberazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 marzo
2002, n. 42, e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di
riconoscimento della produzione combinata di energia
elettrica e calore come cogenerazione e di
dispacciamento delle unità di cogenerazione"
pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 9 dicembre 2004 - Delibera n. 215/04 "Approvazione del Regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione"
-
Delibera n. 296/05 "Aggiornamento dei parametri di
riferimento per il riconoscimento della produzione
combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1, della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas 19 marzo 2002, n. 42/02"
pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 1° febbraio 2006 - Delibera AEEG n. 2/06 "Proroga dell’incarico ai componenti del Comitato di esperti costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 2004, n. 60/04. Definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche di cui alla medesima deliberazione n. 60/04"
-
Delibera n.
280/07 "Modalità e condizioni tecnico-economiche per il
ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n.
239/04"
pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 284 del 6 dicembre 2007 -
Delibera n. 307/07
"Aggiornamento, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dei
parametri di riferimento per il riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1, della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas 19 marzo 2002, n. 42/02"
pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) e sul Supplemento Ordinario n. 9 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 11 del 14 gennaio 2008 - Delibera ARG/elt 74/08 "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)."
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